Art. 32
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800
In vigore dal 1 ott 1967
Attività concertistiche e loro sovvenzionamento
Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.
L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:
a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;
d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.
Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.
Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 2 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
Storico versioni
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