Art. 36

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Festivals nazionali ed internazionali Sul fondo di cui all', lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.
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