Art. 40

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 gen 2007
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 40 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo