Art. 43

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 29 gen 1998
Commissione di qualificazione professionale delle imprese 1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all' sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 43 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo