Art. 45
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800
In vigore dal 1 ott 1967
Cancellazione dall'elenco
La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorchè venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'.
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