Art. 50

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Norme di attuazione Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione. Le norme di attuazione degli saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo