Art. 53

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all', determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966. Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1 luglio 1968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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