Art. 54

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Abrogazioni Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell' del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898. Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell' della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall' della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali. È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT MORO - CORONA - TAVIANI - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 54 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo