Art. 51
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800
In vigore dal 1 ott 1967
Cessazione e costituzione degli organi degli enti
I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'.
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