Art. 51

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Cessazione e costituzione degli organi degli enti I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'.
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 51 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo