Art. 33
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800
In vigore dal 1 ott 1967
Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero
Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:
a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai "teatri di tradizione" previsti dall' e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;
b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall', nonchè da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;
c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.
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