Art. 31

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 9 gen 2001
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 31 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo