Art. 9

LEGGE 6 agosto 1967, n. 698

In vigore dal 19 ago 1967
Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti Il ruolo dei marconisti del Genio civile di cui al quadro E 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso. È istituito il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella C 2 allegata alla presente legge. Gli assistenti radiotecnici sono addetti: a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici; b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registrazione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici. I marconisti sono addetti: a) all'esercizio della rete radiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici; b) all'esercizio di ogni altra radio comunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari. Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti è prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente. Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.
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