Art. 6

LEGGE 6 agosto 1967, n. 698

In vigore dal 19 ago 1967
Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso. È istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella C 4 allegata alla presente legge. Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.
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