Art. 7
LEGGE 6 agosto 1967, n. 698
In vigore dal 19 ago 1967
Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista
Il personale del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile con qualifica di allievo stenodattilografo, stenodattilografo aggiunto e stenodattilografo, differenziato dal personale archivista per tali tre qualifiche, svolge esclusivamente mansioni di stenodattilografia e di dattilografia negli uffici centrali, decentrati e periferici della Amministrazione dei lavori pubblici, cui è destinato in base al ruolo di appartenenza.
Il personale dei suddetti ruoli con qualifica di applicato aggiunto, applicato e archivista, può essere adibito al servizio di dattilografia, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, negli uffici centrali, decentrati e periferici cui è assegnato in base al ruolo di appartenenza.
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