Art. 12
LEGGE 6 agosto 1967, n. 698
In vigore dal 14 apr 1968
Operai permanenti
Il ruolo degli operai permanenti del Ministero per i lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.
Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, seconda la tabella D 5 allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:
1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'Amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;
2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.
I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.
Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.
È vietato il passaggio degli operai da un ruolo all'altro.
Quando, per ragioni di salute, uno o più operai non possono più essere utilizzati nel servizio escavazione porti, cantieri e officine, è consentito che gli stessi possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il Consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall' della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 10 gennaio 1968, nelle seguenti misure:
Capo operaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.067.500 Operaio specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 965.600 Operaio qualificato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.300 Operaio comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 833.100
Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.
Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.
Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella D 5 sono considerati appartenenti ad unico organico.
Ove sia necessario collocare operai in soprannumero in uno dei ruoli previsti dalla tabella D 5, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumerati.
Storico versioni
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