Art. 10
LEGGE 6 agosto 1967, n. 698
In vigore dal 19 ago 1967
Collocamento nel ruolo degli assistenti radiotecnici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nel ruolo degli assistenti del Genio civile
I marconisti capi, i primi marconisti e i marconisti del soppresso ruolo sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto la propria anzianità di qualifica e di carriera.
I marconisti aggiunti sono collocati nella corrispondente qualifica, conservando nella qualifica del nuovo ruolo l'anzianità complessiva posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella immediatamente inferiore del ruolo di provenienza.
Gli allievi marconisti - ex coefficiente 157 - sono collocati nella qualifica di marconista aggiunto - ex coefficiente 180 - del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di allievo marconista.
Agli assistenti del Genio civile è riconosciuta ad ogni effetto l'anzianità complessiva di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella di assistente aggiunto dello stesso ruolo.
Gli assistenti aggiunti del Genio civile - ex coefficiente 157 - sono collocati nella qualifica di assistente del Genio civile - coefficiente 180 - conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica di assistente aggiunto dello stesso ruolo.
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