Art. 14
LEGGE 6 agosto 1967, n. 698
In vigore dal 19 ago 1967
Impiegati assunti a contratto
Gli impiegati assunti a contratto in base alle leggi febbraio 1963, n. 129, e 1 luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a domanda, da presentare a pene di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, sul personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.
Gli impiegati di cui sopra assunti con la qualifica di ingegnere o di geologo sono collocati nella categoria I/A del personale non di ruolo; quelli assunti con la qualifica di geometra o di disegnatore sono collocati nella categoria 11. Alle eventuali variazioni del contingente del personale non di ruolo provvede il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro. Ai suddetti impiegati si applicano le disposizioni contenute nell' della legge 4 febbraio 1966, n. 32.
Il servizio reso a contratto è valutabile ad ogni effetto quale servizio non di ruolo.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la facoltà concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1 luglio 1966, n. 506, di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.
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