Art. 17
LEGGE 6 agosto 1967, n. 698
In vigore dal 19 ago 1967
Riduzione di anzianità
I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.
La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio.
Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non può essere attribuito più di una volta.
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