Art. 8

LEGGE 6 agosto 1967, n. 698

In vigore dal 19 ago 1967
Concorsi di ammissione alle qualifiche di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo. Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche nei rispettivi ruoli è determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro per lavori pubblici, che può conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica. Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato. Ogni altra modalità della prova pratica di cui sopra è indicata nel bando di concorso.
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