Art. 3
LEGGE 6 agosto 1967, n. 698
In vigore dal 19 ago 1967
Personale a contratto tipo dell'ex M.A.I.
Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che abbia optato per la conservazione di tale rapporto di impiego ai sensi delle leggi 29 aprile 1953, n. 430, e 9 luglio 1954, n. 431, e che sia stato trasferito alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, può, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.
Detto personale prenderà posto nelle qualifiche dei ruoli organici corrispondenti a quelle nelle quali risulta inquadrato nel contratto tipo e verrà collocato secondo l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza, dopo l'ultimo impiegato del ruolo ordinario di pari anzianità o qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta.
L'inquadramento nei ruoli organici di detto personale deve avere luogo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ove occorra, anche in soprannumero.
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