Art. 8

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 21 mar 1968
(Composizione del Comitato regionale) Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da: il sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede; il provveditore regionale alle opere pubbliche; l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita; un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica; due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo; i provveditori agli studi della Regione; un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche; un esperto designato dal Ministro per la sanità; due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale. Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresì parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano . I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, in servizio prezzo l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.
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