Art. 17
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
(Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica)
Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell' non dichiarino, entro 30 giorni, di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all' della presente legge.
In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.
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