Art. 15

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Attuazione dei piani) La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.
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