Art. 15
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
(Attuazione dei piani)
La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.
Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-28;641#art-15