Art. 21

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata) I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 dell'articolo 9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui al primo comma dell', della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 25. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è abrogata.
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