Art. 28
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
(Sperimentazione di edilizia scolastica)
Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all', è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'.
Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica, sentita la Consulta di cui all', dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli .
Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.
Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.
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