Art. 32
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell' della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi; lire 235 miliardi e lire 150 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971.
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le spese di cui agli articoli 27 e 28, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata per la edilizia della scuola materna e verrà erogata secondo le norme che saranno contenute nella legge per l'istituzione e il finanziamento della scuola materna statale.
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