Art. 29
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 21 mar 1968
(Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie)
La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni, e a norma dell'articolo 12 della legge 10 giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonchè di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.
Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874.
La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all' della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all' della legge 24 luglio 1962, n. 1073
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