Art. 31
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 30 mag 1971
(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica)
Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1971, N. 283
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