Art. 31

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 30 mag 1971
(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica) Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1971, N. 283
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo