Art. 31 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 31

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 30 mag 1971
(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica) Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1971, N. 283
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