Art. 1

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche) La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonchè agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali. Nella formulazione dei programmi si ha riguardo le risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola. Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica. Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.
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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641 (Art. 1 Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.) — Testo vigente | Portale Normativo