Art. 6
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 21 mar 1968
(Composizione del Comitato centrale)
Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed è composto da: un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;
il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro;
dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro per la pubblica istruzione e gli altri rispettivamente:
uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dalla Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza.
Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo ; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano
.
Partecipano altresì ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.
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