Art. 14

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 1 gen 2002
(Scelta e vincolo delle aree) Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall' della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13. Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi. In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli della legge 9 giugno 1947, n. 530. Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma. Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa. I membri della Commissione possono farsi sostituire. La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio. Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni. Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641 (Art. 14 Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.) — Testo vigente | Portale Normativo