Art. 5

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Compiti del Comitato centrale) Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica: 1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità; 2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole; 3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale; 4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti. Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
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