Art. 4

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Comitati per l'edilizia scolastica) Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti: a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica; b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti i estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.
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