Art. 4
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
(Comitati per l'edilizia scolastica)
Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:
a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;
b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica.
Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti i estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.
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