Art. 7
LEGGE 24 maggio 1967, n. 396
In vigore dal 1 lug 1967
Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera e) dell' qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.
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