Art. 13

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 15 feb 2018
Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro della giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
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