Art. 9

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 1 lug 1967
Dell'iscrizione nell'elenco speciale Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell' valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.
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