Art. 6

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 1 lug 1967
Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell', i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.
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