Art. 3

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 1 lug 1967
Oggetto della professione Formano oggetto della professione di biologo: a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante; c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante; d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta; e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche); h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali; i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate. L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.
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LEGGE 24 maggio 1967, n. 396 (Art. 3 Ordinamento della professione di biologo.) — Testo vigente | Portale Normativo