Art. 2
LEGGE 24 maggio 1967, n. 396
In vigore dal 1 lug 1967
Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo
Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Storico versioni
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