Art. 11

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 1 lug 1967
Anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale L'anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione. L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione. L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
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