Art. 11
LEGGE 24 maggio 1967, n. 396
In vigore dal 1 lug 1967
Anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
L'anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.
L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
Storico versioni
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