Art. 30

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 17 mar 1967
(Rappresentanza del Ministero in seno ad enti ed istituti pubblici) Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano azione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
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