Art. 25
LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48
In vigore dal 17 mar 1967
(Collegio dei revisori dei conti dell'I.S.P.E.)
Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica è nominato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e dura in carica tre anni.
Esso è composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, è designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli altri due sono designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del tesoro.
Il Collegio dei revisori ha i seguenti compiti e poteri:
a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Comitato amministrativo;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) eseguire il riscontro finanziario della gestione;
d) redigere apposite relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto.
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