Art. 21
LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48
In vigore dal 7 set 1985
(Presidente dell'I.S.P.E.)
Il presidente dell'ISPE è nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.
Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita l'indennità spettante per detto incarico
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