Art. 23
LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48
In vigore dal 17 mar 1967
(Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)
Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:
a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
b) autorizza le spese di carattere straordinario;
c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.
I bilanci preventivi e consuntivi, nonchè copia delle deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente .
Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dall'invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica.
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