Art. 27

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 17 mar 1967
(Trattamento tributario nei riguardi dell'I.S.P.E.) Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali, escluse le tasse postali telegrafiche e telefoniche, l'Istituto di studi per la programmazione economica è parificato alle Amministrazioni dello Stato.
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LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48 (Art. 27 Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.) — Testo vigente | Portale Normativo