Art. 29
LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48
In vigore dal 7 set 1985
(Spese per il funzionamento dell'ISPE)
Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello della presente legge l'Istituto provvede:
a) con il contributo annuo dello Stato;
b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonchè di organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attività di cui al quarto comma dell' e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato è determinato in 5 miliardi di lire.
Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria
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