Art. 33
LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48
In vigore dal 14 dic 2019
(Spese per il primo funzionamento del Ministero, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e dell'Istituto di studi per la programmazione economica)
Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, nonchè con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i servizi del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, allo stesso stato di previsione del Ministero del bilancio.
Alle nuove spese, valutate per l'anno finanziario 1966 in lire 100.000.000, sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; all'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell' per le spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica nell'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto allo stesso capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - PIERACCINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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