Art. 29 · LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Art. 29

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 7 set 1985
(Spese per il funzionamento dell'ISPE) Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello della presente legge l'Istituto provvede: a) con il contributo annuo dello Stato; b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonchè di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di cui al quarto comma dell' e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato è determinato in 5 miliardi di lire. Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria .
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